Statuto di Trezzano Oltre


Statuto
Costituzione, Sede e Durata - Scopi - Iscrizione/Adesione - Diritti e Obblighi degli associati - Durata dell’adesione - Perdita della qualifica di associato - Sanzioni - Fondo Comune - Esercizio Finanziario - Organi del Movimento - Criteri di Eleggibilità - L'Assemblea - Il Consiglio Direttivo - Il Presidente e i Vice Presidenti - Il Tesoriere - Il Collegio dei Probiviri - Durata delle cariche - Scioglimento del Movimento – Simbolo - Regolamenti Integrativi - Norma Finale.

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Art.1 - Costituzione, Sede e Durata -
È costituito il Movimento politico-culturale denominato “Trezzano OLTRE” che intende la politica come servizio che ogni cittadino rende a se stesso e alla collettività. Il Movimento si prefigge di promuovere la crescita culturale e politica del territorio in cui opera, attraverso una progettualità e uno sviluppo del bene comune condivisi. Il Movimento, che non ha fini di lucro, ha sede a Trezzano sul Naviglio (MI) e ha durata illimitata.

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Art.2 - Scopi -
L'attuazione di una democrazia partecipativa attraverso:
·                     La sensibilizzazione di tutti i cittadini, per migliorare la conoscenza delle istituzioni e del territorio, aumentare il senso civico e la solidarietà tra le persone.
·                     La promozione di organismi e occasioni pubbliche di consultazione e coordinamento.
·                     L'individuazione, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse umane e del territorio su cui vivono.
·                     Lo studio, la promozione e la realizzazione di ogni iniziativa utile allo sviluppo del bene comune e del territorio.
·                     La collaborazione e il confronto con organizzazioni ed enti operanti sul territorio.
·                     La rappresentanza degli interessi dei cittadini presso autorità, enti, istituzioni nazionali ed internazionali, anche nelle fasi di elaborazione di normative aventi rilevanza sul territorio.
·                     La designazione di propri rappresentanti in tutti gli enti, organi e commissioni in cui sia consentita la rappresentanza del Movimento, tenendo conto degli specifici interessi degli obiettivi programmatici e degli eventuali Gruppi tecnici di lavoro, all’uopo attivati dal Movimento.
·                     L’espletamento di ogni altro compito che, per deliberazione dell’Assemblea, fosse affidato al Movimento.

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Art.3 - Iscrizione/Adesione -
Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire:
·                     Ogni cittadino che abbia compiuto il diciottesimo anno.
·                     Gli organismi, le associazioni, le fondazioni e i movimenti legalmente riconosciuti che non aderiranno alla lista con simboli, nomi o altre forme di riferimento.

Tutti i cittadini attivi in partiti politici, associazioni o movimenti possono partecipare a “Trezzano OLTRE”, purché individualmente si riconoscano nelle finalità e nei metodi di lavoro del Movimento.
Gli associati accettano il presente Statuto e si impegnano ad agire per realizzarlo. L'iscrizione/adesione è annuale. La domanda di iscrizione/adesione deve essere presentata presso qualsiasi sede del Movimento. L'adesione al Movimento è valutata dal Consiglio Direttivo che può respingerla solo con motivata risposta per iscritto.

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Art.4 - Diritti ed Obblighi degli associati -
Gli associati possono essere Fondatori, Ordinari o Aderenti. Sulla loro qualifica decide il Consiglio Direttivo in base alle norme indicate nel Regolamento.
L'associato ha il dovere di:
·                     sostenere, secondo le proprie attitudini e possibilità, la linea politica elaborata dal Movimento e le iniziative a cui il Movimento decida di partecipare;
·                     impegnarsi in ogni tipo di consultazione elettorale a sostenere le liste e i candidati del Movimento;
·                     non adoperarsi in azioni di propaganda e/o candidarsi in liste in competizione con “Trezzano OLTRE” o con quelle sostenute da “Trezzano OLTRE”;
·                     attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della sua appartenenza al Movimento;
·                     osservare lo Statuto, il Regolamento, le delibere;
·                     versare la quota annuale di iscrizione.

L'associato ha il diritto di:
·                     partecipare alle attività, ai dibattiti e alle decisioni del Movimento con libertà di proposta;
·                     essere informato delle decisioni e delle iniziative del Movimento a cura degli organismi dirigenti;
·                     candidarsi per le cariche direttive del Movimento;
·                     candidarsi per le cariche del Governo territoriale;
·                     eleggere gli organismi direttivi e di garanzia ed esserne eletto.

I diritti di cui sopra spettano solo ai soci in regola con il versamento dei contributi sociali.
Gli associati Aderenti, così come definiti dal Regolamento, non hanno diritto di voto.

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Art.5 - Durata dell’adesione -
L'iscrizione ha validità per un intero anno solare. Ogni associato può, in qualsiasi momento, recedere dal Movimento, previa dichiarazione di recesso per iscritto che ha effetto con la presa d'atto del Consiglio Direttivo.

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Art.6 - Perdita della qualifica di associato -
La qualità di associato si perde:
·                     per dimissioni, che peraltro non autorizzano in nessun caso l'associato a richiedere la restituzione delle quote associative e/o degli eventuali contributi versati;
·                     per danni materiali o morali arrecati in qualunque modo al Movimento;
·                     per svolgimento di attività in contrasto o concorrenti con quella del Movimento;
·                     per espulsione motivata da comportamenti non conformi al presente Statuto;
·                     per la mancata osservanza degli adempimenti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento.

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Art.7 - Sanzioni -
A carico del associato che violi le norme del presente Statuto, del Regolamento o del Codice Etico, non sia in regola con quanto previsto dalle norme per l’ammissione o disattenda i propri obblighi associativi, potranno essere applicati dal Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata da inviarsi all’interessato a mezzo lettera raccomandata:
·                     la deplorazione;
·                     la decadenza dei propri rappresentanti dalle cariche statutarie;
·                     la sospensione dall’esercizio dei diritti associativi;
·                     l’espulsione dall’Associazione, conformemente a quanto previsto dall’Art.9, lettera d.

Le predette sanzioni verranno comminate dal Consiglio Direttivo in relazione alla gravità dell’inadempienza. Contro le sanzioni determinate dal Consiglio Direttivo, l’associato potrà ricorrere, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri che dovrà pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

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Art.8 - Fondo Comune -
“Trezzano OLTRE” si sostiene attraverso le quote e l’autofinanziamento dei propri associati, i contributi pubblici e privati, i lasciti e le donazioni di terzi, oltre ai ricavi derivanti da eventuali altre iniziative promosse dal Movimento.
A copertura dei suoi progetti di spese differita o pluriennale nonché a garanzia delle proprie obbligazioni, il Movimento potrà provvedere mediante un fondo costituito con riserve accantonate.
Le entrate del Movimento saranno impiegate per il raggiungimento delle finalità statutarie, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.
La determinazione delle quote ordinarie è effettuata annualmente dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio delibera anche in ordine alla determinazione e riscossione di ogni altro contributo fisso o straordinario che si rendesse necessario porre a carico degli associati per fare fronte a necessità straordinarie del Movimento, purché nel limite del 25% del contributo ordinario dell’anno in corso.
La riscossione di quanto previsto nel presente articolo potrà avvenire, nei confronti degli inadempienti, anche via coattiva.

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Art.9 - Esercizio Finanziario -
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo che il Tesoriere presenta in occasione dell’Assemblea annuale degli associati.

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Art.10 - Organi del Movimento -
Organi del Movimento sono:
·                     l’Assemblea
·                     il Consiglio Direttivo
·                     il Presidente
·                     il/i Vice Presidente/i
·                     il Tesoriere
·                     il Collegio dei Probiviri

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Art.11 - Criteri di Eleggibilità -
Per l’accesso alle cariche previste dal presente Statuto, costituisce requisito generale la piena affidabilità, sotto l’aspetto legale e morale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice Etico e Deontologico, nonché l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.
Fatte salve le prescrizioni indicate dalle leggi in vigore (art.58 del TUEL), non sono candidabili alla carica di consigliere comunale, assessore e sindaco gli associati che ricoprono incarichi pubblici di qualunque natura essi siano per conto del comune di Trezzano sul Naviglio, gli associati che sono titolari di concessioni pubbliche comunali e gli associati che sono titolari di convenzioni con il comune di Trezzano sul Naviglio a qualsiasi titolo.
Qualunque altra forma di conflitto di interesse che non dovesse essere espressamente specificata nello statuto, deve essere sottoposta a valutazione e deliberazione insindacabile dell’Assemblea degli associati. Non è ammissibile la promozione o il sostegno a candidati esterni al movimento che non siano in possesso dei criteri di eleggibilità contenuti nel presente statuto.

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Art.12 - L'Assemblea -
L'Assemblea è la riunione degli associati con diritto di voto. L'Assemblea delibera le linee politiche del Movimento a cui tutti debbono attenersi. L'Assemblea esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse, elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo, approva i bilanci del Movimento. Viene convocata in via ordinaria dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice Presidente, almeno una volta all’anno entro il 31 Dicembre e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un terzo degli associati.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente sulla base di un ordine del giorno comunicato almeno dieci giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima, con avviso affisso nella sede del Movimento o delle Sezioni eventualmente costituite e tramite lettera ordinaria, posta elettronica o fax. E' presieduta dal Presidente che, in sua assenza, può essere sostituito dal Vice-Presidente.
Nel caso in cui l’Assemblea sia convocata su richiesta di almeno un terzo degli associati, il Presidente, o chi ne fa le veci, deve provvedere all’invio dell’avviso di convocazione non oltre i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta di convocazione e l’Assemblea deve tenersi entro i trenta giorni successivi all’invio dell’avviso di convocazione.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, presenti personalmente o per delega.
In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è valida quale che sia il numero degli associati presenti, personalmente o per delega; essa delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, personalmente o per delega. Per l’Assemblea Straordinaria è richiesta, sia in prima che seconda convocazione, la partecipazione della maggioranza degli associati, presenti personalmente o per delega e, per le deliberazioni, l’approvazione dei due terzi degli associati presenti, personalmente o per delega, salvo quanto previsto per lo scioglimento del Movimento.
Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato o da persona all’uopo nominata. Ogni associato non può avere più di una delega.

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Art.13 - Il Consiglio Direttivo -
Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è fissato dall’Assemblea fra tre e quindici. Partecipano di diritto al primo Consiglio Direttivo tutti gli associati Fondatori.
Il Consiglio Direttivo è composto, oltre che dai Consiglieri, dal Presidente, dal/i Vice Presidente/i, dal Tesoriere nonché, di diritto, dall’ex Presidente che per ultimo ha ricoperto la carica.
Il Consiglio Direttivo potrà attribuire ai singoli Consiglieri, su proposta del Presidente, specifici e temporanei incarichi. Il Consiglio Direttivo è preposto alla definizione delle linee politiche del Movimento, alla stesura dei documenti ufficiali del Movimento e alla valutazione preliminare di quelli ad esso indirizzati. Ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che può delegare al Presidente, ai Vice Presidenti.
E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare una Segreteria per coadiuvare l'attuazione dei deliberati.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure in ogni caso lo richieda almeno un terzo dei componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo avviene a mezzo lettera, posta elettronica, fax o altro mezzo idoneo, con comunicazione a tutti gli interessati almeno otto giorni prima della riunione e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti.
Ogni Consigliere ha diritto ad un voto e non può essere rappresentato per delega. Decadono dalle cariche e devono essere sostituiti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti alle riunioni per tre volte consecutive o comunque non abbiano preso parte ad almeno la metà delle riunioni indette nell’anno solare.
Non sono altresì rieleggibili per il triennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel triennio precedente, non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette per l’anno solare.
Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato. Qualora venga a mancare un numero di componenti non superiore a un terzo degli eletti dall’Assemblea, i Consiglieri rimasti in carica procedono all’integrazione per cooptazione del Consiglio; in caso che venga a mancare oltre un terzo dei componenti, i Consiglieri rimasti in carica convocano, entro novanta giorni, l’Assemblea straordinaria per procedere all’integrazione del Consiglio per elezione.

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Art.14 - Il Presidente e i Vice Presidenti -
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo votato dall'Assemblea degli associati. Convoca e presiede l'Assemblea ed è il garante del rispetto delle regole e della democrazia interna al Movimento.
Il presidente ha la direzione del Movimento e ha la rappresentanza legale del Movimento di fronte ai terzi, anche in giudizio. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ai sensi dello Statuto e di eventuali Regolamenti nonché tutti gli atti utili o ritenuti necessari per la presentazione delle liste e dei candidati del Movimento ad ogni tipo di consultazione elettorale.
Il Presidente nomina uno o due Vice Presidenti cui potrà delegare compiti riguardanti l’attività istituzionale.
Ogni Vice Presidente collaborerà con il Presidente e, in caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età.
Il/i Vice Presidente/i conclude/ono il suo/loro mandato con il Presidente che lo/i ha proposto/i e, in caso di ritiro del Presidente per motivo diverso dalla scadenza, resta/no in carica come facente/i funzione fino all’elezione del Presidente successore.

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Art.15 - Il Tesoriere -
Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Egli provvede all’amministrazione dei fondi, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo e in conformità alle previsioni del bilancio preventivo.
Il Tesoriere provvede al reperimento dei contributi secondo le indicazioni del Direttivo stesso; svolge compiti di controllo sul puntuale versamento delle quote da parte degli associati e, ai fini di quanto previsto dal precedente Art. 4, segnala al Consiglio Direttivo i nomi degli associati non in regola con i pagamenti.
Il Tesoriere verifica l’esecuzione dei pagamenti ai fornitori, in conseguenza delle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

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Art.16 - Il Collegio dei Probiviri -
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti, anche tra chi non è socio, dall'Assemblea. Ogni socio può proporre una candidatura. Il membro più anziano assume la Presidenza del Collegio stesso. Il Collegio dura in carica 3 (tre) anni; l’appartenenza al Collegio è incompatibile con ogni altra carica in seno al Movimento. I Probiviri hanno il compito di esprimere il loro parere e di dirimere qualsiasi controversia di carattere associativo che emerga tra gli associati e il Movimento, ovvero tra gli associati stessi.
I Probiviri si pronunciano, inoltre, su eventuali irregolarità riscontrate dagli associati nell’applicazione delle procedure elettive.
Al Collegio dei Probiviri vanno inoltrati i ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art.7.
Il Collegio dei Probiviri è tenuto, in caso di ricorso, a riunirsi entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e a deliberare in merito all’oggetto del ricorso non oltre i 30 giorni successivi alla data della prima riunione e, contestualmente, comunicare per iscritto agli interessati le disposizioni dallo stesso decise a soluzione della controversia.
I Probiviri devono altresì verificare l’attuazione delle disposizioni indicate.
Le pronunce dei Probiviri sono fondate sull’interpretazione dello Statuto, sull’applicazione del Regolamento e sul Codice Etico del Movimento. Le pronunce dei Probiviri sono inappellabili.
Al Collegio dei Probiviri competono anche funzioni di controllo contabile; essi hanno facoltà di esaminare le scritture contabili e i documenti giustificativi, e vigilano sulla corretta tenuta dei libri sociali. Il Collegio provvede altresì ad esaminare ed esprimere parere in ordine alle bozze di bilancio che debbono pervenire ai tre membri del Collegio almeno 10 giorni prima dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale di presentazione del Bilancio consuntivo.

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Art.17 - Durata delle cariche -
Tutte le cariche durano tre anni e sono rieleggibili. Tutte le cariche uscenti possono essere rielette per un massimo di un mandato triennale. La rielezione delle stesse cariche può avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari a quello del mandato già ricoperto.

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Art.18 - Scioglimento del Movimento -
Lo scioglimento del Movimento è deliberato dall’Assemblea Straordinaria.
Per delibera in ordine allo scioglimento occorrerà, sia in prima che seconda convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati, presenti personalmente o per delega, ed il voto favorevole dei 2/3 dei votanti. In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di un liquidatore.

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Art.19 - Simbolo -
Il Movimento Politico “Trezzano OLTRE” ha il seguente simbolo:
Il simbolo potrà essere utilizzato solo dagli organi statutari o su espressa autorizzazione di questi.

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Art.20 - Regolamenti Integrativi -
Gli associati Fondatori redigono un Regolamento interno e il Codice Etico che disciplinano e distinguono la vita del Movimento.

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Art.21 - Norma Finale -
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge di tempo in tempo vigenti in materia di associazioni politiche.

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